1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Roma e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici della provincia di Guidonia-Tivoli.
2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi e uffici della provincia di Guidonia-Tivoli a decorrere dalla data del loro insediamento.